La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto esservi identità tra il fallimento di un’impresa individuale e il successivo fallimento di una società costituita di fatto tra la stessa impresa individuale e altri soci.
Il Supremo Collegio ha, infatti, ricordato il consolidato principio per cui qualora, dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale, si accerti l’esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro o altri soci, o, dopo la dichiarazione di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l’esistenza di altro socio occulto illimitatamente responsabile , la successiva dichiarazione di fallimento “in estensione” ha natura costitutiva ed effetto soltanto ex nunc.
Vi è, infatti, la necessità, anche ai sensi dell’art. 147 legge fallimentare, di una dichiarazione di fallimento apposita anche per la società di fatto.