La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9930 del 12 aprile 2024, in accoglimento delle nostre difese, rigetta il ricorso di controparte e lo condanna alle spese. Si trattava di una pretesa economica di un legatario per l’attività di amministratore di sostegno svolta dal de cuius.

La Cassazione accoglie le nostre difese ribadendo due principi.

Il primo che l’amministratore di sostegno, anche quando si costituisce in giudizio per conto dell’amministrato, svolge un’attività gratuita per la quale non è previsto un compenso ma solo un’eventuale equa indennità per l’opera prestata.

La seconda che competente a liquidare l’indennità dell’amministratore di sostegno è sempre e comunque il giudice tutelare e non il giudice ordinario (come invece sosteneva controparte).

La Cassazione ribadisce infatti che “l’amministratore di sostegno che, in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività forense, si costituisca in giudizio personalmente in rappresentanza del beneficiario, come consentitogli dall’art. 86 c.p.c., a tanto provvede non già in virtù dell’instaurazione di un rapporto contrattuale professionale, bensì esercitando le funzioni di amministratore di sostegno e, pertanto, non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale ma, in base al combinato disposto degli artt. 411 e 379 c.c., può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un’equa indennità per l’opera prestata nella detta qualità”.

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