Per l’art. 2947, ult. co., nell’ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica anche all’azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell’azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell’illecito come reato.

A tal riguardo una recente pronuncia della Cassazione precisa che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, si interrompe con la costituzione di parte civile e l’effetto rimane permanente fino all’irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest’ultimo. Inoltre, la stessa precisa che nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri.

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