La Corte di Cassazione, con una recente decisione del 18 aprile 2023, è tornata ad occuparsi della nota problematica relativa a quale sia la corretta modalità di ricostruzione del saldo del conto corrente che il correntista ritiene viziato e se, per l’indicata ricostruzione, è possibile che il correntista adempia all’onere della prova con la produzione in giudizio dei riassunti scalari.
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche -da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato”.
Nella sostanza, pertanto, il Supremo Collegio, con tale ultima decisione, si è discostato da quell’orientamento giurisprudenziale di merito che esclude la possibilità di avvalersi dei riassunti scalari, perché ritenuti non idonei a fornire la ricostruzione certa dei rapporti di dare – avere tra la l’istituto di credito e il correntista, e ha aperto, al contrario, alla possibilità di utilizzo di questi ultimi per la ricostruzione del saldo.