Questo recentissimo (del 26.01.2023) intervento di legittimità fornisce la risposta ad un interrogativo frequente nella prassi, vale a dire se l’esatto contenuto di un contratto d’appalto vada necessariamente dimostrato per iscritto, mediante l’esibizione di un contratto firmato.
Sul punto, la Suprema Corte, richiamandosi al fondamentale principio di libertà delle forme, ricorda come il contratto d’appalto tra privati non rientri nel catalogo tassativo degli atti che richiedono la forma scritta, potendo dunque la sua conclusione avvenire anche oralmente o per fatti concludenti.
Parimenti, sul versante probatorio, la dimostrazione della sua esistenza, o del suo contenuto, può essere data con qualsiasi mezzo, anche tramite testimoni o presunzioni, ossia tramite un processo di deduzione logica dalle circostanze del caso concreto, purché storicamente determinate e provate.