In quest’ultimo recentissimo arresto, la Suprema Corte ritorna sulla materia condominiale, ed in particolar modo sulla distinzione tra semplici modifiche della cosa comune (che ciascun partecipante può apportare a proprie spese ex art. 1102 c.c.) e le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. (per le quali è richiesta una deliberazione assembleare presa a maggioranza qualificata).
La prima categoria racchiude tutti gli interventi modificativi che non incidono sull’essenza e la destinazione del bene. La seconda comprende le opere che immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni.
In particolare, la Cassazione riconosce al proprietario dell’ultimo piano sottostante la facoltà, ai sensi dell’art. 1102 c.c., di trasformare il sovrastante tetto comune in una terrazza di proprio uso esclusivo, sempreché che si tratti di modifica non significativa in rapporto all’estensione del bene, e non pregiudizievole per le funzioni di copertura e protezione del fabbricato.