E’ ora al vaglio della Corte di legittimità una questione esclusivamente di diritto di largo interesse per il diritto bancario.

Il Tribunale di Salerno, infatti, con una recente ordinanza ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis Cpc, alla Corte di Cassazione, della questione avente ad oggetto l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dall’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori e dell’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito. In definitiva è stato richiesto alla Suprema Corte di stabilire se, nei casi di ammortamento cd “alla francese”, il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite.

Nell’ordinanza si legge: “Considerato che, a parere di questo Giudice, nel caso di specie si renda necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in ordine ad una questione esclusivamente di diritto, come sancito dalla novella normativa, avendo ad oggetto l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), nonché della modalità di ammortamento c.d. “alla francese”, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “T.U.B.”), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’articolo 117, comma 4, T.U.B., che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) che ”1 contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.)

Ad oggi, sono due gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Il primo esclude l’invalidità dei contratti di mutuo di tale tipo, poiché il contraente potrebbe risalire al regime di capitalizzazione dalla lettura delle condizioni contrattuali, mentre il secondo orientamento ritiene che la capitalizzazione degli interessi diversi da quella semplice, costituendo un costo ulteriore per il cliente, debba essere precisata in modo chiaro nei singoli contratti.

Non resta, a questo punto, che attendere la decisione delle Sezioni Uniti, nella speranza che dia una lettura univoca del dibattito giurisprudenziale.