Interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di locazioni ad uso abitativo (Cass. Civ., sentenza 13.11.2019, n. 29329) si è occupata, tra l’altro, della legittimità del recesso anticipato del conduttore a causa della presenza di umidità e muffa nell’appartamento condotto in locazione.
Nel corso dei giudizi di merito, il locatore aveva eccepito la scorrettezza del recesso, in particolar modo evidenziando la violazione dell’art. 1577 cod. civ. (che obbliga il conduttore ad avvisare il locatore delle necessità di eseguire riparazioni a carico di quest’ultimo) da parte dell’inquilino, che non aveva mai segnalato tali problemi.
Egli, inoltre, rilevava la piena consapevolezza in capo al conduttore delle caratteristiche (e della stessa vetustà) dell’immobile, ciò che rendeva – a suo dire – non configurabile un inadempimento agli obblighi gravanti sul locatore. Questo sulla base dell’assunto per cui l’obbligo di consegna di un bene in buono stato manutentivo non implica anche l’esecuzione di interventi migliorativi delle sue condizioni originarie, note alle parti.
Per intendersi, il locatore, nel caso di specie, aveva qualificato la vicenda sotto il profilo dell’obbligo manutentivo sancito all’art. 1576 cod. civ. Tale inquadramento sistematico, tuttavia, è stato disatteso dalla decisione richiamata, che ha piuttosto ricondotto la fattispecie alla disciplina dei vizi della cosa locata di cui agli artt. 1578 e 1581 cod. civ., i quali, oltre a giustificare l’esperibilità del rimedio risolutorio (volto ad ottenere lo scioglimento dal vincolo) ed il risarcimento del danno, legittimano senz’altro anche il recesso anticipato (e senza bisogno, in tal caso, di comunicarne al locatore l’esistenza).
Oltretutto – precisa la Corte – la presenza di umidità e condensa costituisce un vizio pericoloso per la salute del conduttore e dei suoi familiari, di qui la sua rilevanza a prescindere dal fatto che il conduttore ne fosse a conoscenza.
Confronta: Cassazione civile, sentenza 13.11.2019, n. 29329