Recentissimo arresto di legittimità (Cassazione civile, ordinanza 6.02.2020 n. 2756) torna, seppur brevemente, sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, chiarendo, in particolare, in quali casi il vizio del bene venduto possa ritenersi facilmente riconoscibile (ipotesi che, ricordiamo, esclude l’operatività della garanzia ai sensi dell’art. 1491 cod. civ.).
Secondo la Corte il fondamento della norma è costituito dal principio di autoresponsabilità.
Nelle pieghe della succinta motivazione, per la verità, non si è colta l’occasione per sviluppare quest’aspetto (che avrebbe certamente meritato una maggior attenzione). Vediamo allora di spiegarlo in poche parole.
Dalla sistematica del codice civile emerge un principio generale che impone ai contraenti di partecipare alle trattative con un livello minimo di accortezza e diligenza. La supina ignoranza, o la semplice inesperienza nella materia affrontata, pertanto, non consentono (in linea di massima, ossia fatti salvi taluni specifici rimedi) di sottrarsi ad un affare rivelatosi poco conveniente sul piano economico.
Non potendo in questa sede dilungarci in considerazioni di carattere prettamente tecnico, ci si limiterà soltanto a richiamare l’eloquente broccardo romano “diligentibus et non dormientibus bona iura succurrunt” (in definitiva, i rimedi giuridici non tutelano gli sprovveduti, ma solo coloro che agiscono diligentemente ed in modo informato).
In questa prospettiva, è intuibile come al momento dell’acquisto anche il compratore debba sincerarsi delle reali condizioni del bene, e tale verifica va condotta con l’accortezza normalmente necessaria a rilevare eventuali difetti immediatamente riscontrabili.
In definitiva, può considerarsi vizio facilmente riconoscibile ogni difetto di facile percezione da parte dell’uomo medio, senza necessità di particolari indagini tecniche.
Qualora il compratore non effettui tale controllo in modo diligente (ossia con l’attenzione mediamente tenuta da chiunque stia concludendo un acquisto), e, per questo, non si accorga del difetto del bene, non potrà avvalersi della garanzia.
Ciò, beninteso, a meno che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi, dovendosi in quest’ultima evenienza tutelare l’affidamento dell’acquirente (indotto in buona fede a confidare sulla genuinità dell’acquisto), il quale potrà così avvalersi dei rimedi previsti agli artt. 1492 e ss. cod. c.c.
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