La Suprema Corte ribadisce il principio dell’irrilevanza dell’errore sulla valutazione economica del bene ai fini della validità del contratto (nel caso di specie un preliminare di compravendita avente ad oggetto un fondo agricolo). Errore che cade, in ultima analisi, sulla convenienza economica dell’affare.
In linea generale, per giustificare un’azione di annullamento del contratto per vizi della volontà, l’errore può cadere ex art. 1429 cod. civ., sulla qualità del relativo oggetto. Nell’ambito dello schema negoziale della compravendita, l’errore sulla qualità dell’oggetto del contratto può essere relativo (per stare al caso affrontato nell’ordinanza) all’edificabilità del fondo acquistato ma questo sempreché tale errore fosse riconoscibile da parte del venditore, il cui affidamento va comunque tutelato.
In altri termini, qualora la propria esigenza abitativa emerga dal contratto (in quanto esplicitata o, comunque, univocamente desumibile dalle circostanze che accompagnano l’intera operazione), il compratore che, all’atto dell’acquisto, non si sia reso conto della natura non edificabile del terreno comprato potrà esperire la detta azione di annullamento. Nel caso contrario, in cui il suo errore non sia riconoscibile, sarà irrilevante.

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