La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (17.1.2023), si è pronunciata sul diritto del creditore particolare del socio di una s.n.c. di promuovere le azioni esecutive e conservative a seguito dell’accoglimento dell’azione revocatoria dell’atto di cessione della quota sociale del debitore.
La Corte di legittimità, nella parte motiva della decisione, ha ricordato che, stante il principio dell’intuitus personae che fonda la costituzione delle società di persone, le quote delle s.n.c. non possono essere oggetto di espropriazione da parte del creditore particolare del socio, prima dello scioglimento della società o del rapporto sociale limitatamente al socio stesso, salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilità delle quote.
Nel caso specifico del creditore particolare del socio che abbia ceduto la propria quota, la conservazione della garanzia patrimoniale si realizza, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione ex art. 2901 c.c., non sulla quota stessa, ma come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore.
La Suprema Corte ha, infine, enunciato il seguente principio di diritto: “il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota”.

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