Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Napoli (Corte d’Appello di Napoli, Sez. IV, Sent. n. 3638 del 5 agosto 2022), facendo proprio l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione (Cass. Civile, ord. n. 11199/2021 – Cass. Civile, ord. n. 1847/2018 – Cass. Civile, ord. n. 15547/2017), è tornata a far luce su qual è il soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali in ipotesi di aggiudicazione di un immobile, in seguito all’espropriazione forzata dell’immobile stesso.
La Corte territoriale ha ricordato che, anche in tal caso, si applica la regola contenuta nell’art. 63 disp. att. c.c. e che, dunque, il Condominio ha diritto di richiedere all’aggiudicatario, come a qualsiasi altro acquirente, il pagamento delle quote condominiali relative all’anno in corso e all’anno precedente il decreto di trasferimento, posto che, in caso di procedura esecutiva, è con il decreto di trasferimento che la proprietà del bene passa in capo all’aggiudicatario.
In caso di spese straordinarie, però, deve tenersi in considerazione chi era proprietario al momento della delibera condominiale che ha approvato le spese stesse, poiché è in tale momento che sorge l’obbligazione di pagare i lavori straordinari, a prescindere dal momento in cui i lavori vengono eseguiti.
Conseguentemente, se da un lato il Condominio può agire indifferentemente nei confronti del vecchio o del nuovo proprietario, dall’altro lato l’aggiudicatario, al quale è stato richiesto il pagamento di oneri condominiali per spese straordinarie approvate, quando ancora non era proprietario, ha diritto di agire nei confronti del precedente proprietario per la restituzione delle somme corrisposte al condominio.