La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia in tema di vizi inerenti un immobile compravenduto, ha precisato che devono distinguersi i vizi ammessi e riconosciuti in sede di stipula del rogito notarile da quelli che si sono manifestati dopo la consegna del bene.
Infatti, il riconoscimento dei vizi e la promessa della loro eliminazione da parte del venditore, al momento della compravendita, costituiscono il sorgere in capo a quest’ultimo di un’obbligazione autonoma e distinta dalla garanzia ex art. 1495 c.c..
Per tale motivo, pertanto, in caso di inadempimento nell’eliminazione dei vizi da parte del venditore, l’azione dell’acquirente l’immobile si prescrive nell’ordinario termine decennale.
Al contrario, per i vizi manifestatisi successivamente alla consegna del bene immobile, si applicano i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., con la conseguenza che l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene.

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