La Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia ha precisato quando possa ritenersi esente da responsabilità ex art. 2015 c.c. il custode della cosa.

I Giudici di legittimità, in primo luogo, hanno ribadito che la responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva. Il danneggiato, il quale agisce per il risarcimento del danno, deve dar prova del danno e del rapporto causale tra quest’ultimo e la cosa. Questo sempre che il custode non riesca a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, che può essere costituito anche dal comportamento tenuto dalla vittima medesima.

Il Supremo Collegio ha, però, precisato che non basta la semplice condotta colposa del danneggiato ad escludere la responsabilità, in quanto la stessa deve essere caratterizzata da imprevedibilità.

La Corte ha, pertanto, statuito che la condotta negligente, imprudente e imperita della vittima del danno da cosa in custodia non è sufficiente di per sé sola ad escludere la responsabilità del custode; perché questa sia esclusa, la condotta della vittima deve essere sì negligente ma anche non prevedibile, eccezionale, inconsueta e inattesa da una persona sensata.

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