La Suprema Corte, al fine di dare unitarietà al regime delle impugnazioni delle decisioni dei soci nell’ambito delle società di capitali, ha confermato che, anche nelle s.r.l., il termine per l’impugnativa della delibera di aumento del capitale sociale decorre dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese e non dalla trascrizione della stessa nei libri sociali.
Ritiene, infatti, la Corte che il taglio personalistico delle s.r.l. non possa avere alcuna incidenza sulla decorrenza del termine decadenziale per l’impugnativa e che lo stesso non possa essere influenzato dall’attività degli amministratori e dalle tempistiche discrezionali degli stessi nella trascrizione delle delibere nei libri sociali.
La scelta di far decorrere il termine per l’impugnazione della delibera dall’iscrizione del Registro delle imprese, inoltre, dà maggiori garanzie di pubblicità ai terzi estranei alla società e ai creditori sociali che sono impossibilitati ad accedere ai libri sociali.
Bisogna far ricorso, pertanto, all’art. 2479 ter che dispone che l’impugnativa non può essere proposta dopo che siano decorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese.

Clicca qui per Cass. Civ. 24.05.2023, n. 14469