Questa settimana la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della responsabilità del committente per i danni provocati dall’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori affidati, in questo caso sul lastrico solare di un edificio condominiale.

La Corte di Cassazione chiarisce come, nell’ipotesi in cui l’appaltatore cagioni dei danni a terzi (ivi compresi gli stessi condòmini) il Condominio committente non vada esente da responsabilità per il sol fatto di aver attribuito l’incarico ad un professionista.

Il committente, infatti, risponde se si è rivolto ad un’impresa assolutamente inaffidabile (cd. culpa in eligendo, cioè la scelta malaccorta della ditta), se ha impartito direttive vincolanti all’appaltatore, riducendolo ad un mero esecutore dei propri ordini (cd. nudus minister), oppure (ai sensi dell’art. 2043 del codice civile) se si è personalmente comportato in modo negligente e altri casi particolari quali l’abbandono del cantiere, caso nel quale il committente rimane titolare del potere di controllo e vigilanza sul bene.

Clicca qui per scaricare Cass. Civ., ordinanza 26.09.2022, n. 27989