Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito un insegnamento già espresso in precedenza e relativo alla possibilità del fideiussore di essere liberato dalla garanzia prestata, quando, nonostante il creditore sia consapevole dell’aggravarsi delle condizioni economiche del debitore, continui a concedere finanziamenti a quest’ultimo sul presupposto di rivalersi sul fideiussore.

Con riferimento al caso specifico, avente ad oggetto una fideiussione omnibus, la Corte di legittimità ha ricordato che, per comprendere se il fideiussore ha diritto di essere liberato, bisogna verificare se l’istituto di credito ha ottemperato a quanto indicato dall’art. 1956, 1° comma, C.c. e, dunque, al principio di buona fede e, pertanto, non solo se la banca ha fatto credito al terzo, pur conoscendo le sue difficoltà, ma anche se si è premurata di avvisare il fideiussore della precarietà delle condizioni del debitore.