La Corte di Cassazione, seguendo l’indirizzo già delineato dalla stessa, ha precisato che la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all’art. 2467 C.c. non comprende i soli finanziamenti in denaro, ma ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale, dal socio alla società, accompagnata dall’obbligo di sua futura restituzione.

Pertanto, anche la fornitura di merci, ripetitiva e per lungo tempo, prestata da un socio alla società e accompagnata dal riconoscimento di dilazioni di pagamento inusuali e difformi dalle prassi commerciali, rientra nel concetto di finanziamento.

Infatti, soprattutto nell’ipotesi in cui la società si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, si tratta di un finanziamento anomalo o sostitutivo del capitale che consente all’azienda di conservare un’operatività che, probabilmente, altrimenti non avrebbe.

La Corte di legittimità ha, dunque, concluso che, in tali casi, si applica al rimborso del credito del socio finanziatore il regime civilistico della postergazione.

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