La Corte di Cassazione, con una recente decisione del 22.9.2023, ha confermato il prevalente orientamento della giurisprudenza in merito a una delle eventuali cause di interruzione della prescrizione della garanzia per i vizi, nell’ambito del contratto di vendita.

Il Supremo Collegio, infatti, pronunciandosi su un ricorso proposto, ha riconosciuto che la prescrizione annuale, cui soggiace l’azione di garanzia per l’eliminazione dei vizi e per la richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 1495 c.c., viene interrotta non solo dal riconoscimento esplicito dell’esistenza del vizio da parte del venditore, ma, altresì, dal riconoscimento implicito, che può concretizzarsi nell’obbligazione assunta dal venditore di eseguire le opere per l’eliminazione del vizio stesso.

Nel caso in cui, quindi, il venditore si impegni espressamente ad eliminare il vizio, implicitamente riconosce che l’esistenza di esso, e ciò determina l’interruzione del termine breve di un anno.

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