Una recentissima ordinanza della Cassazione del 24.10.2022 precisa l’autonomia professionale dell’appaltatore. La Suprema Corte ribadisce che l’appaltatore non può supinamente attenersi all’eventuale progetto esecutivo fornito dal progettista piuttosto che dalla committenza, o alle istruzioni impartite da quest’ultima.

L’appaltatore, infatti, deve controllare la correttezza del progetto esecutivo o delle istruzioni ricevute, segnalando al committente ogni eventuale carenza o errore normalmente rilevabile con la diligenza qualificata che deve accompagnarne l’operato.

In particolare, qualora le istruzioni del committente siano palesemente errate, l’appaltatore deve manifestare a quest’ultimo il proprio dissenso, non potendo altrimenti risultare esonerato dalle relative responsabilità. L’appaltatore sarà esonerato da responsabilità solo nel caso in cui l’esecuzione sia avvenuta su insistenza dello stesso committente – debitamente avvertito – e a rischio e pericolo di quest’ultimo.