La Suprema Corte è nuovamente tornata ad occuparsi dell’assegno divorzile, svolgendo talune importanti precisazioni in merito alle ragioni di carattere assistenziale che ne accompagnano il relativo riconoscimento.

Nel caso di specie, l’ex moglie deduceva il proprio stato di sopravvenuta disoccupazione a sostegno di una richiesta di modifica delle condizioni economiche di divorzio, in particolar modo chiedendo il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge. Quest’ultimo, a sua volta, eccepiva il carattere volontario e colpevole di tale disoccupazione, in effetti dovuta ad un licenziamento disciplinare giustificato dalla commissione di taluni reati. Il marito, quindi, assumeva che l’incapacità economica del coniuge era imputabile ad una sua condotta colpevole e quindi non aveva diritto all’assegno.

La Cassazione, invece, ha dato ragione alla moglie, richiamandosi al principio solidaristico che ispira la disciplina dell’assegno divorzile, la cui spettanza, sul piano assistenziale, dipende dall’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, a prescindere da eventuali profili di colpa in capo all’istante.

Clicca qui per Cass. Civ., 22.12.2022, n. 37577