Con un recente arresto, la Suprema Corte supera il precedente orientamento giurisprudenziale che privilegiava l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori, secondo quanto disposto dall’art. 2560, 2° comma, C.c., rispetto alla possibile conoscenza del debito che la società cessionaria possa avere avuto in altro modo.

Infatti, pur se l’orientamento tradizionale riconosce all’iscrizione del debito nei libri contabili l’elemento costitutivo della responsabilità dell’azienda cessionaria del debito stesso, la Corte di cassazione ha evidenziato che il problema di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti non sussiste quando risulta che la compagine sociale o parte di essa dell’azienda cedente risulta essere la medesima dell’azienda cessionaria.

In tal caso, dunque, lo scopo di garantire al cessionario di essere a conoscenza dei debiti dell’azienda ceduta, così come voluto dal contenuto dell’art. 2560 c.c., risulterebbe comunque rispettato e va favorito il principio di responsabilità in solido con il decedente a garanzia dei creditori sociali.

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