Con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha rivisto la decisione con cui la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, la quale non aveva riconosciuto il risarcimento del danno da sofferenza morale all’infortunato di un sinistro stradale, reputando che tale voce di danno doveva ritenersi assorbita nella quantificazione e conseguente liquidazione del danno biologico.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il danno morale si riferisce ad una sofferenza interiore soggettiva, che si colloca al di fuori del danno biologico e che non può essere ricompreso nell’importo risarcito a tale titolo, ma deve essere calcolato e risarcito come voce autonoma e indipendente del danno e delle relative sofferenze patite dalla persona.

La Corte ha, dunque, precisato che il Giudice, per la prova dell’esistenza del danno morale, può ricorrere a presunzioni, dovendo valutare tale danno come direttamente proporzionale all’entità e al tipo di lesioni, posto che è ragionevolmente intuibile che fatti lesivi di elevata gravità, quali, come nel caso all’esame dei Giudici di legittimità, ferite all’arto inferiore così gravi da provocare una perenne zoppia, comportino una sicura sofferenza psicologica non facilmente superabile.

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