In questa settimana le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sull’annosa questione della validità del mutuo fondiario concluso in violazione dei limiti di finanziabilità previsti dalla relativa disciplina (la quale individua la misura massima dell’importo erogabile da parte dell’istituto di credito in una soglia pari all’80 % del valore dei beni ipotecati).

In un precedente arresto del 2017, infatti, la stessa Suprema Corte, ritenendo detto limite inderogabile e relativo all’oggetto della prestazione dedotta nel contratto, aveva sostenuto la nullità di quest’ultimo (per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cc.) ove avente ad oggetto una somma superiore rispetto a quella massima consentita.

Soluzione oggi disattesa dal Supremo Collegio, il quale ha chiarito come tale parametro svolga una funzione meramente integrativa del contenuto del contratto, i cui elementi essenziali, tuttavia, sono già sufficientemente stabiliti dall’art. 38, primo comma, TUB.

Inoltre, il predetto limite viene imposto a tutela della stabilità patrimoniale degli istituti di credito, e non di interessi generali della collettività o di valori fondamentali dell’ordinamento.

In altre parole, non si tratta di una norma imperativa la cui violazione determinerebbe la nullità del mutuo fondiario, che invece rimane valido (non sussistendo nemmeno un’ipotesi di cd. nullità testuale).

Clicca qui per Cass. Civ., SS. UU, 16.11.2022, n. 33719