Una recente pronuncia della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi su taluni dei motivi che rendono legittimo il rifiuto del proprietario di un immobile alla restituzione del bene locato da parte del conduttore.

Il Supremo Collegio, infatti, ha ritenuto oggettivamente giustificato il rifiuto, da parte della proprietà, della riconsegna della cosa locata, in quanto il deterioramento dell’immobile offerto in restituzione era di molto superiore a quello corrispondente ad un uso regolare della cosa locata e avrebbe richiesto interventi di riparazione straordinari economicamente rilevanti.

La decisione della Corte, dunque, ha confermato il principio, già affermato a suo tempo da risalente giurisprudenza (Cass. Civile, n. 6798/1993; Cass. Civile 6856/1998; Cass. Civile 16685/2002), secondo il quale è legittimo il rifiuto del locatore di ricevere la riconsegna del bene, allorquando il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile o abbia eseguito innovazioni non consentite, tali da richiedere l’esborso di notevoli somme per eseguire le opere di ripristino.

La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato non solo che il rifiuto del proprietario di ricevere la restituzione del bene resta legittimo fino a quando il conduttore non abbia corrisposto le somme necessarie per la messa in ripristino dei luoghi, ma anche che il conduttore sarà tenuto alla corresponsione del canone, fino al momento dell’avvenuta restituzione, anche nell’ipotesi in cui non stia più utilizzando l’immobile.

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