Il Tribunale dell’Unione Europea, con la sentenza del 4 marzo 2026 (causa T-656/24), ha stabilito che una compagnia aerea non può evitare di risarcire i passeggeri se il ritardo del volo è stato causato da una decisione autonoma della compagnia stessa.

Nel caso esaminato, due passeggeri avevano subito un ritardo superiore a tre ore su un volo da Düsseldorf a Varna e avevano chiesto 400 euro di compensazione ciascuno. Il ritardo fu causato da una decisione della compagnia aerea, di ritardare la partenza del volo precedente, in quanto, tutti i passeggeri di quest’ultimo erano rimasti bloccati ai controlli di sicurezza.

Secondo il Tribunale UE, il sovraccarico ai controlli di sicurezza può essere una “circostanza eccezionale”, ma la decisione autonoma della compagnia di attendere i passeggeri, interromperebbe il nesso causale tra tale circostanza e il ritardo successivo.

Il Tribunale ha sottolineato che la causa del ritardo dei voli successivi è stata una mera scelta operativa della compagnia, conseguentemente, non era più possibile invocare l’esonero provvisto dal regolamento (CE) 261/2004, obbligando così la compagnia a risarcire i passeggeri.

Inoltre, i Giudici europei hanno ribadito che i passeggeri di voli con oltre tre ore di ritardo hanno diritto alla stessa compensazione prevista per i voli cancellati.

La sentenza rafforza quindi la tutela dei passeggeri e limita la possibilità per le compagnie aeree di usare le “circostanze eccezionali” come giustificazione di un ritardo conseguente a decisioni organizzative interne.

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