La Corte di Cassazione stabilisce che la mancata riscossione dei canoni di locazione, da parte di un socio locatore, può essere considerata un finanziamento alla società e per questo soggetta alla disciplina della postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.

In particolare, una società, socia di una s.a.s. fallita, aveva concesso un immobile in locazione senza riscuotere i canoni dovuti. Al momento del fallimento della società s.a.s. il credito per tali canoni è stato ammesso al passivo come postergato, in quanto il mancato incasso aveva consentito alla società fallita di continuare ad utilizzare l’immobile senza sostenere il relativo costo.

La Giurisprudenza di legittimità ha poi proseguito con la descrizione e distinzione tra ambito soggettivo ed oggettivo dell’art.2467 c.c..

In particolare, ha evidenziato come il primo ambito dell’art. 2467 c.c. espliciti il fatto che, pur essendo previsto per le s.r.l., può applicarsi anche ad altre forme societarie, comprese le società di persone, quando il socio finanziatore si trova in una posizione che gli consenta di influenzare o conoscere la situazione societaria meglio dei normali creditori. La norma mira a tutelare i “veri” creditori sociali, evitando fenomeni di sottocapitalizzazione nominale dove i soci potrebbero cercare di limitare l’esposizione al rischio d’impresa effettuando finanziamenti e non conferimenti.

Secondo la Corte, il carattere oggettivo richiede che la nozione di “finanziamento del socio” venga interpretata in senso ampio comprendendo non solo i prestiti in denaro, ma qualsiasi operazione con effetto economico equivalente.

A tal proposito, la Corte dichiara che anche la mancata percezione dei canoni di locazione può costituire un finanziamento, quando, questo è stato effettuato in una situazione d’evidente (per i soci) difficoltà economica caratterizzata da un eccessivo indebitamento o, quando per le condizioni societarie, sarebbe stato più appropriato un conferimento di capitale.

La Cassazione afferma quindi che: la mancata riscossione dei canoni da parte della società può essere qualificata come finanziamento soci e, se la società finanziata è in una situazione di squilibrio finanziario, il relativo credito sarà postergato.

Infine, la Corte, dichiara che chiunque invochi la postergazione deve dimostrare che tali condizioni esistevano al momento di tale apporto.

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