Sentenza n. 758/2026: l’algoritmo supporta l’efficienza, ma la decisione finale e la responsabilità legale restano inderogabilmente dell’uomo.
L’intelligenza artificiale è ormai una realtà consolidata nei processi decisionali della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la transizione digitale solleva delicati interrogativi sul confine tra automazione e garanzie del cittadino. Su questo equilibrio è intervenuto il TAR Marche con la rilevante sentenza n. 758 del 1° giugno 2026, tracciando i limiti invalicabili dell’uso degli algoritmi nell’attività pubblica.
Il fulcro della decisione ruota attorno al principio della “riserva di umanità”: se l’AI rappresenta un’ottima opportunità per ottimizzare le risorse e ridurre i tempi burocratici, essa non può mai tradursi in una totale sostituzione del giudizio umano. L’azione amministrativa deve quindi mirare all’automazione dei flussi di lavoro, escludendo automatismi rigidi privi di una supervisione critica.
L’adozione incontrollata di decisioni algoritmiche espone la PA a gravi rischi di opacità ed errori. Senza il filtro di verifica del funzionario pubblico, si configura il pericolo concreto di ledere diritti costituzionali fondamentali, quali l’imparzialità, la trasparenza e il diritto alla difesa. La motivazione di un atto deve, infatti, rimanere comprensibile e intellegibile: il cittadino ha il diritto di conoscere l’iter logico della scelta, un requisito che i sistemi oscuri (black box) dell’AI non garantiscono.
In conclusione, la pronuncia del TAR Marche traccia una linea netta: la tecnologia deve restare uno strumento di supporto preparatorio, lasciando fermamente in capo all’uomo la titolarità, il controllo e la responsabilità dell’atto finale. Per evitare contenziosi, diventa essenziale investire sulla formazione, assicurando che l’algoritmo resti sempre al servizio dell’essere umano e mai il suo sostituto.