Con una recente pronuncia del 15 dicembre 2022 la Corte di Cassazione ha affermato che è valida la denuncia dei vizi della cosa compravenduta effettuata all’agente tramite il quale è stato concluso il contratto.
Il Supremo Collegio ha, infatti, ricordato che l’art. 1745 c.c., prevedendo che sia le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto sia i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti tramite l’agente, riconosce a quest’ultimo un potere di rappresentanza generale.
La Corte, pertanto, avvallando l’orientamento della dottrina prevalente, ha ritenuto che tra le dichiarazioni che l’acquirente può rilasciare all’agente rientra anche quella per i vizi della cosa e che, dunque, l’agente stesso è legittimato a ricevere le denunce dei vizi della cosa compravenduta, anche ai fini del rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 1495 c.c.