la Suprema Corte è tornata ad affrontare la materia dell’assegno di mantenimento a favore dei figli minorenni o non autosufficienti, ribadendo la fondamentale distinzione intercorrente tra spese ordinarie e straordinarie.
Rientrano, infatti, nel mantenimento ordinario (e vanno, quindi, considerati ricompresi nell’assegno periodico) gli esborsi finalizzati al soddisfacimento di bisogni fisiologici della prole, e, proprio per questo, caratterizzati da una certa frequenza e prevedibilità.
In altre parole, va ritenuta ordinaria ogni spesa destinata a ripetersi nel tempo in modo costante e prevedibile, come, ad esempio, le spese scolastiche o quelle mediche per la cura di patologie ordinarie.
Diversamente, vanno ricondotte al cd. mantenimento straordinario (e non possono, dunque, considerarsi ricomprese nell’assegno periodico) le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, funzionali al soddisfo di specifiche esigenze educative e assistenziali dei figli non agevolmente predeterminabili.
Trattasi, in particolare, di esborsi suddivisibili tra i coniugi in ragione delle rispettive sostanze o capacità lavorative, ovvero in misura non necessariamente paritaria.