La sentenza n. 903 del Tribunale di Pistoia (5 dicembre 2024) affronta un caso di responsabilità per danni da infiltrazioni in ambito condominiale, offrendo spunti rilevanti sia sul piano processuale che sostanziale.

Il caso riguarda un appartamento locato danneggiato da infiltrazioni, manifestatesi nel 2016, che hanno reso insalubre l’ambiente e portato il conduttore a risolvere anticipatamente il contratto di locazione nel 2018. Il proprietario ha citato in giudizio la proprietaria dell’appartamento sovrastante e il condominio, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’istruttoria ha accertato il nesso causale tra i lavori di ristrutturazione effettuati al piano superiore e le infiltrazioni, escludendo la responsabilità del condominio. Il giudice ha motivatamente disatteso la conclusione del CTU, che ipotizzava un concorso di responsabilità, basandosi sulla coincidenza temporale tra i lavori e l’insorgenza dei danni.

La sentenza analizza i criteri per quantificare il danno patrimoniale, limitando il risarcimento al periodo contrattualmente provato (fino alla scadenza naturale del contratto di locazione) e negando il risarcimento di spese condominiali non recuperate per difetto di prova. Inoltre, esclude il danno non patrimoniale per il proprietario non occupante l’immobile, poiché tale voce richiede un pregiudizio personale e diretto.

La decisione è rilevante perché dimostra come il giudice possa discostarsi dalla CTU basandosi su altri elementi probatori, fornisce criteri rigorosi per la quantificazione del danno patrimoniale, e delimita il risarcimento del danno non patrimoniale in ambito condominiale. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale che garantisce tutela risarcitoria rispettando i principi di causalità e prova del danno.