Una recentissima pronuncia della Cassazione Civile del 23 gennaio 2025 viene a precisare i confini di responsabilità in tema di appalto. La Suprema Corte precisa che in caso di controversia su un contratto di appalto, se il committente eccepisce l’inadempimento generale, spetta all’appaltatore dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. Se invece il committente, che ha la disponibilità dell’opera, denuncia difformità o vizi, deve provare l’esistenza di tali difetti e i danni subiti. Le norme speciali sulla garanzia per difformità e vizi, con i relativi termini decadenziali (art. 1667 c.c.), non derogano al principio generale per cui l’appaltatore deve dimostrare l’adempimento della propria obbligazione. Questo onere probatorio serve a garantire che chi richiede il pagamento non sia a sua volta inadempiente, dovendo dimostrare di aver eseguito la propria prestazione, se questa precede il pagamento dovuto dalla controparte.

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