La sentenza n.171/2025 del Tribunale di Palmi è significativa perché chiarisce l’onere della prova quando il debitore ceduto contesta la legittimazione attiva del cessionario, cioè la sua effettiva titolarità del credito. In particolare, il Tribunale afferma che il cessionario deve provare l’esistenza del contratto di cessione: non basta una dichiarazione unilaterale, né la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (ex art. 58 TUB) per dimostrare la legittimazione attiva.

Il cessionario deve produrre il contratto di cessione o altra prova concreta che il credito oggetto di causa sia stato effettivamente ceduto.

La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale può avere valore probatorio solo se permette di individuare chiaramente il credito specifico ceduto; se invece si contesta l’esistenza stessa del contratto di cessione, l’avviso non basta.

Nel caso concreto, il Tribunale ha accolto l’opposizione del debitore: la cessionaria non aveva offerto prova sufficiente della titolarità del credito, non essendo sufficiente né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale né una dichiarazione unilaterale. Il giudice ha quindi accolto l’opposizione del debitore per carenza di legittimazione sostanziale del cessionario, evidenziando l’importanza di una documentazione completa e conforme alle normative vigenti.

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