La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 17204 del 26 giugno 2025, conferma che nel caso in cui si verifichi un danno durante una zuffa tra cani, l’intervento di uno dei cani può essere considerato causa sopravvenuta dell’evento dannoso solo se tale intervento risulta autonomo, eccezionale e del tutto imprevedibile rispetto alla catena causale già in atto. In mancanza di tali requisiti, si deve ritenere che la responsabilità ricada sul proprietario del cane che per primo ha dato origine alla zuffa, poiché senza la sua originaria negligenza il danno non si sarebbe verificato.
La vicenda , svoltasi nel 2011, vede parte ricorrente A.A. subire l’amputazione della falange del secondo dito della mano sinistra a seguito del tentativo di porre fine ad una zuffa tra cani.
La Corte d’Appello aveva osservato che si trattava di una zuffa tra cani e che, nel tentativo di dividerli, il A.A. era stato morso da uno di essi, senza però specificare la provenienza del morso, ossia se a sferrarlo fosse stato il cane del convenuto o dell’attore stesso, donde l’infondatezza della domanda per carenza di prova sul fatto costitutivo della domanda.
La terza Sezione motiva la decisione precisando che “Nel verificare il decorso causale che ha condotto al distacco della falange del dito del A.A., il fatto costituito dall’introduzione del cane del B.B. nel suo giardino ove si trovava il cane del ricorrente integra, di regola, un antecedente prossimo, non remoto, dal quale non si può prescindere. Sul punto, infatti, questa Corte ha già condivisibilmente ritenuto come, in consimili evenienze, debba necessariamente prendersi in considerazione il comportamento del cane che ha innescato la zuffa canina (v. amplius Cass. n. 21772/2019 ). Ora, adottando la descritta linea motivazionale, la Corte romana ha effettuato una verifica sul nesso di causalità in senso atomistico, senza però evidentemente considerare che, nel momento in cui venne sferrato il morso che cagionò il distacco della falange del dito del A.A., vi era una serie causale già in atto (si veda, sul tema, Cass. n. 19180/2018 ; Cass. n. 21563/2022 ; nonché Cass. n. 1404/2025 , in motivazione, par. 6.4), avviata dall’aggressione del cane del B.B. In tali condizioni, la specifica azione dannosa di qualsivoglia cane può costituire una vera e propria causa sopravvenuta, da sé sola in grado di cagionare l’evento, solo in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla stessa serie causale già in essere. Insomma, se tanto, all’esito del giudizio di rinvio, non dovesse emergere, ne discenderebbe la necessaria conclusione per cui l’azione del cane del B.B. è da considerare causa dell’evento dannoso perché, se il predetto cane non si fosse introdotto nel giardino del A.A., l’evento stesso non si sarebbe verificato. A tal punto, diventerebbe irrilevante accertare quale tra i due cani abbia sferrato il morso, posto che il A.A. si stava prodigando per porre fine alla zuffa, appunto causata dall’introduzione del cane estraneo nel giardino di sua proprietà”.
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