Il Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, con sentenza n.288 del 26 giugno 2025, mette in discussione l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di trasferimento di ramo d’azienda.
Il rifiuto espresso dai lavoratori può impedire il trasferimento automatico del rapporto di lavoro dal cedente al cessionario.
In particolare, qualora il ramo ceduto sia di tipo “leggero” o “dematerializzato” – ossia caratterizzato prevalentemente dalla componente umana – il diniego della maggioranza dei dipendenti può compromettere la sussistenza stessa del ramo, rendendo il trasferimento inefficace sul piano giuridico.
Nel caso esaminato, su 116 lavoratori coinvolti, ben 106 hanno contestato la validità dell’operazione impugnando il trasferimento e chiedendo che fosse dichiarato nullo, inefficace o comunque privo di effetti nei loro confronti affinché venisse disposto il reintegro.
Il Tribunale ha accolto le loro ragioni, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea secondo cui la normativa comunitaria non può essere interpretata nel senso di obbligare il lavoratore a trasferirsi al nuovo datore di lavoro, poiché ciò lederebbe il diritto fondamentale alla libertà di scelta del proprio datore di lavoro.
La Corte ha precisato che spetta agli ordinamenti nazionali disciplinare le conseguenze del rifiuto del lavoratore; da qui la conclusione del Giudice: nel nostro ordinamento, il dissenso del lavoratore esclude il trasferimento automatico del rapporto al cessionario.
La decisione si discosta nettamente dall’ordinamento giurisprudenziale maggioritario, che ha sempre ritenuto il trasferimento efficace a prescindere dal consenso dei lavoratori.
La sentenza apre così una possibile riformulazione dell’istituto, in cui il rifiuto dei dipendenti può determinare l’inefficacia del trasferimento. Una prospettiva che, pur rafforzando la tutela dei lavoratori, potrebbe ostacolare la fattibilità di operazioni di cessione di rami d’azienda “leggeri”, nei quali la presenza e la continuità del personale sono essenziali per la sussistenza dell’unità economica.
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