Il Consiglio di Stato, Sez. II con la sentenza n.5455 del 23 giugno 2025 stabilisce che un Maresciallo dei Carabinieri, ancorché in congedo, è tenuto a rispettare quanto incombe sul militare in tema di contegno al fine di salvaguardare il prestigio delle Forze armate.

Come riportato nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il decreto con il quale un Carabiniere veniva sanzionato, per motivi disciplinari, con la perdita del grado e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado.

Il Carabiniere in questione, Maresciallo ordinario in congedo e presidente di un’associazione di categoria, veniva sanzionato a seguito di una pubblicazione online. Il contenuto di quest’ultima criticava fortemente la giustizia militare e tutto il sistema. Successivamente, proferiva in modo pubblico, in occasione di un congresso, affermazioni offensive nei confronti di un sostituto procuratore della Repubblica in servizio presso la Procura militare.

La controversia tratta l’importante tematica dei limiti nell’esercizio della libertà di espressione delle opinioni personali per gli appartenenti alla categoria delle Forze Armate.

La sentenza mette in rilievo come lo status del militare possa comportare limitazioni, quantomeno con riguardo alle modalità, alla libertà di manifestazione del pensiero personale.

In senso più generale, la giurisprudenza afferma che nel rispetto del giuramento, un appartenente alle Forze Armate è tenuto a rispettare i doveri imposti dall’ordinamento militare anche quando non è in servizio e non indossa l’uniforme. Conseguenza di tali doveri sono i limiti che la giurisprudenza costituzionale pone a tutela dell’esistenza, dell’integrità, dell’unità, dell’indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato.

In conclusione, non è vietato ad un militare avere opinioni personali sempreché queste non siano offensive di valori costituzionali.

Clicca qui per Cons. Stato, Sez. II, Sent. 23.06.2025, n.5455