Con l’ordinanza n. 32359 dell’11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta fondamentale per la tutela dei lavoratori. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento scatta non solo in presenza di una strategia persecutoria (il cosiddetto mobbing), ma anche a fronte di singoli atti illegittimi del datore di lavoro, come un trasferimento ingiustificato o un demansionamento.
La questione nasce dal ricorso di un dipendente di un istituto bancario che, a seguito di una serie di trasferimenti (da Bergamo a Brescia e, infine, a Verona), ha subito un progressivo e penalizzante demansionamento.
Davanti al Tribunale di Bergamo, il lavoratore non si è limitato a contestare lo spostamento geografico, ma ha denunciato una vera e propria condotta vessatoria, configurabile come mobbing o straining.
Il dipendente ha quindi chiesto che l’istituto di credito venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti e che gli venisse restituito il ruolo professionale precedentemente ricoperto, chiedendo la piena reintegrazione nelle sue mansioni originarie.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso, ha dichiarato illegittimo il demansionamento e condannato la banca a un risarcimento di 50.000 euro per il danno alla professionalità. Le altre richieste risarcitorie sono state respinte, mentre la questione sulla riassegnazione delle mansioni è stata dichiarata chiusa, poiché il lavoratore era stato nel frattempo adibito a compiti equivalenti.
Nonostante fosse stato confermato il demansionamento, i giudici hanno escluso l’ipotesi di mobbing o straining, ritenendo che i singoli episodi non costituissero una vera strategia vessatoria. La vicenda è però proseguita in appello a Brescia dove, accogliendo parzialmente il ricorso del dipendente, la Corte ha esteso la tutela, condannando la banca a risarcire anche il danno biologico derivante dalla degradazione professionale subita.
In secondo grado, i Giudici hanno ritenuto fondata la richiesta di riconoscimento del danno biologico causato dal demansionamento (pari a un’invalidità permanente del 5% certificata dai medici). Tuttavia, per quanto riguarda il danno morale, la Corte ha scelto di non liquidarlo separatamente, ritenendo che fosse già ricompreso nel risarcimento per la dequalificazione professionale.
Il lavoratore ha quindi fatto ricorso in Cassazione, contestando la scelta dei giudici di merito di fondere il danno patrimoniale e quello non patrimoniale in un’unica somma, rendendo impossibile distinguere i due risarcimenti. Inoltre, ha lamentato la mancata liquidazione del danno esistenziale e alla vita di relazione, nonostante le ripercussioni sulla sua vita privata fossero state accertate.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che il danno morale non può essere ‘confuso’ con quello professionale, ma deve ricevere una liquidazione autonoma. Per garantire un risarcimento corretto, i giudici devono applicare le Tabelle milanesi, che prevedono voci distinte per il danno morale, per il danno biologico e per il danno dinamico-relazionale. Di conseguenza, una volta accertato il peggioramento della vita privata del lavoratore, la Corte d’Appello avrebbe dovuto risarcirlo separatamente per questo specifico pregiudizio.
Con questa decisione, la Cassazione ha chiarito che ogni condotta del datore di lavoro che violi l’obbligo di tutela dell’integrità fisica e morale del dipendente (art. 2087 c.c.) obbliga al risarcimento. Il punto fondamentale è che il diritto al ristoro scatta anche se non si raggiungono i livelli di gravità tipici del mobbing o dello straining: basta l’illegittimità dell’atto e il danno subito per far valere i propri diritti.