Uno dei timori più diffusi dopo la separazione tra due coniugi è che l’ingresso di un nuovo partner nella casa familiare possa portare alla revoca dell’assegnazione della casa familiare; tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel proteggere la continuità di vita dei minori sopra ogni altro mutamento della situazione di fatto.
Infatti, come confermato dalla Cassazione civile, con la recente Ordinanza del 23 dicembre 2025 n. 33695, l’assegnazione della casa familiare è vincolata esclusivamente alla tutela dei figli e alla conservazione del loro ambiente di crescita, che prevalgono sulle scelte personali o sulle nuove relazioni intraprese dal genitore collocatario.
La controversia riguarda l’impugnazione di una sentenza d’Appello che aveva confermato l’affido condiviso e l’assegnazione della casa familiare alla madre (collocataria), limitandosi a ridurre l’assegno di mantenimento per il figlio da 300 a 200 euro mensili e confermando le restanti disposizioni del Tribunale di Roma, inclusi i turni di visita.
Il ricorrente ha contestato l’assegnazione della casa familiare alla ex moglie, lamentando la mancata valutazione di una presunta convivenza more uxorio della donna.
La Corte di Cassazione ha, però, rigettato il ricorso, ribadendo che la nuova convivenza non comporta la revoca automatica del diritto.
In linea con la giurisprudenza costituzionale, la Corte ha confermato che ogni decisione sulla casa deve basarsi prioritariamente sulla tutela dell’«habitat» domestico e sull’esclusivo interesse dei figli minori.
La Corte, inoltre, ha ribadito la netta distinzione tra assegnazione della casa familiare e assegno di mantenimento. Mentre quest’ultimo potrebbe astrattamente decadere se l’ex coniuge inizia una nuova convivenza, la casa familiare risponde esclusivamente all’interesse dei figli a non perdere il proprio ambiente di vita. Trattandosi di un diritto dei minori e non di un sostegno economico per l’ex partner, la presenza di un nuovo compagno non ne giustifica la revoca automatica.
L’unico criterio per la revoca resta, quindi, la valutazione della rispondenza all’interesse dei figli.