Sebbene la pubblicazione di immagini di minori su siti web e social media venga spesso percepita come una pratica informale, la realtà giuridica è ben diversa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti consolidato un orientamento rigoroso, inquadrando tale condotta nella lesione dei diritti della personalità e nel trattamento illecito di dati personali: una violazione che esce dal campo del mero “buon senso” per entrare in quello della responsabilità civile e del risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026).
Il caso nasce dalla pubblicazione non autorizzata della foto di una minore sui canali web e social di un’associazione Onlus per fini promozionali. I genitori, ravvisando una lesione del diritto all’immagine e alla riservatezza della figlia, hanno adito le vie legali richiedendo l’immediata rimozione dei contenuti e il risarcimento del danno non patrimoniale.
A propria difesa, l’associazione ha eccepito l’assenza di finalità commerciali o intenti lesivi, sottolineando la natura solidaristica della propria attività e la marginalità dell’esposizione dell’immagine.
Ribaltando la decisione di merito, la Cassazione ha accolto il ricorso dei genitori sancendo principi fondamentali: la foto di un minore è un diritto della personalità e la sua pubblicazione non autorizzata costituisce sempre un illecito civile, a prescindere dalle finalità (anche se non lucrative) dell’ente.
Un punto cruciale della sentenza riguarda il danno: la lesione della riservatezza del minore è risarcibile anche se non vengono provate conseguenze materiali specifiche.
Riconoscendo il diritto al risarcimento, la Corte di Cassazione ha messo al centro la protezione dei più piccoli: nello spazio digitale, l’identità e la privacy dei minori non possono mai essere sacrificate per esigenze comunicative altrui.
La pronuncia in esame non innova l’ordinamento, ma ne ribadisce con forza un assetto troppo spesso ignorato: la pubblicazione non autorizzata di immagini di minori non è una “zona grigia”, bensì un illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria.
Per enti non profit, scuole e realtà associative, il monito è chiaro: l’assenza di scopo di lucro non costituisce una scriminante.
Nel diritto dell’immagine dei minori, la prudenza non rappresenta una mera facoltà discrezionale, bensì un imperativo giuridico inderogabile, che impone estrema cautela ad ogni operatore.