La sentenza del Giudice di Pace di Verona del 22 gennaio 2026 affronta il tema del risarcimento per vacanza rovinata, affermando che il viaggiatore può ottenerlo quando l’organizzatore o il gestore della piattaforma turistica non adempie correttamente agli obblighi contrattuali. Tale risarcimento è riconosciuto anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto e tiene conto non solo delle spese sostenute, ma anche del tempo di vacanza perso, dell’occasione irripetibile e del disagio psicologico subito.
Il caso riguarda un turista che aveva prenotato viaggio e soggiorno tramite una piattaforma online, ma una volta giunto a destinazione non è riuscito a trovare la struttura né a contattarla, a causa di informazioni inadeguate o inesatte. Costretto quindi a cercare un’altra sistemazione, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni. La piattaforma si è difesa sostenendo di non essere responsabile, richiamando una clausola contrattuale che attribuiva ogni responsabilità ai fornitori dei servizi.
Il giudice ha però qualificato la piattaforma come mediatrice, evidenziando che essa è tenuta a rispettare specifici obblighi di informazione e controllo. In questa prospettiva, la clausola che escludeva la responsabilità del gestore è stata ritenuta vessatoria e quindi inefficace, in quanto crea un significativo squilibrio a danno del consumatore. È stato inoltre sottolineato che il gestore avrebbe dovuto verificare l’esistenza della struttura e l’affidabilità delle informazioni fornite.
Di conseguenza, il giudice ha accertato la responsabilità della piattaforma per l’inadempimento dei propri obblighi e l’ha condannata al risarcimento sia del danno patrimoniale, cioè le spese inutilmente sostenute, sia del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, legato allo stress e al disagio subiti.
La decisione ribadisce infine un principio generale: l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico risponde anche dei fatti dei terzi di cui si avvale (come strutture ricettive o vettori), indipendentemente da una propria colpa diretta, salvo casi eccezionali come la forza maggiore o il comportamento imputabile allo stesso consumatore.
Clicca qui per Giudice di pace Verona, Sent., 22.01.2026, n. 94