La Suprema Corte, con un recente arresto, ha chiarito che il termine di 3 mesi, di cui all’art. 485 c.c., entro il quale il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve compiere l’inventario, altrimenti è considerato erede puro e semplice, si applica, non solo quando il chiamato è nel possesso dei beni al momento dell’apertura della successione, ma anche quando il possesso venga acquisito successivamente, con la conseguenza che i 3 mesi decorrono dal momento di acquisito possesso.
Con la stessa pronuncia, la Corte di legittimità ha precisato che l’actio interrogatoria, ovvero l’azione giudiziale con cui chiunque ne abbia interesse può chiedere al Giudice di imporre un termine entro cui il chiamato all’eredità debba dichiarare se intende o meno accettare l’eredità, non può essere svolta nei confronti del chiamato che è già nel possesso dei beni ereditari. Tale azione, infatti, avendo lo scopo di abbreviare il termine di 10 anni previsto per accettare o rinunciare all’eredità, non avrebbe alcuna utilità nel caso di chiamato in possesso dei beni ereditari, poiché decorsi i tre mesi il chiamato se avrà svolto l’inventario sarà erede con beneficio di inventario, se non l’avrà svolto sarà erede puro e semplice.

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