La Corte di Cassazione con un recente arresto ha precisato che, nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, deve essere tenuta in debita considerazione la volontà contraria all’attivazione della misura, ove la persona nei confronti della quale è richiesta la nomina si dimostri lucida e consapevole.
La Suprema Corte ha, infatti, ricordato che può essere assoggettato ad amministrazione di sostegno la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi e che tale tutela è uno strumento che deve sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire e che deve adeguarsi alle esigenze del beneficiario.
Pertanto, l’opposizione alla nomina, svolta dal soggetto che si vuole sottoporre a tutela, tranne nei casi in cui sia provata una grave patologia psichica, costituisce espressione del diritto di autodeterminarsi e, come tale, deve essere considerata dal Giudice Tutelare.
Il Giudice stesso, dunque, nel pronunciarsi sulla richiesta di nomina deve esaminare il singolo caso al fine di assicurare la necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata.