In una recente pronuncia la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della responsabilità del notaio incaricato della redazione di un atto di compravendita immobiliare, nella specie ricordando come quest’ultimo debba non solo procedere all’esatta individuazione del bene, ma anche verificarne la consistenza e la conformità alla normativa urbanistica.

Ciò comporta, anzitutto, un obbligo di compimento delle relative visure catastali e ipotecarie, salvo espresso esonero.

Ma in disparte ciò, i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’incarico professionale impongono al notaio di controllare anche la veridicità delle dichiarazioni rese dall’alienante in ordine alla consistenza dell’immobile, ed in particolar modo la loro corrispondenza alle risultanze urbanistiche.

Cosicché l’acquirente, qualora dovesse accorgersi di aver comprato un bene di consistenza inferiore rispetto a quella menzionata nel rogito, può agire in via risarcitoria nei confronti del notaio, perlomeno nell’ipotesi in cui tale difformità fosse da quest’ultimo facilmente rilevabile (mediante una semplice verifica delle autorizzazioni amministrative, di eventuali piani di lottizzazione o delle norme urbanistiche).

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