La Corte di Cassazione, con una recente decisione, riprende la valenza di una ricognizione di debito del fallito in relazione alla massa dei creditori che si insinuano al fallimento.
La Corte, infatti, ribadendo che in presenza di una ricognizione di debito, il creditore, destinatario della ricognizione, è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del rapporto sottostante al riconoscimento di debito, ha confermato il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civile, 39123/21), ribadendo il seguente principio: “La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità”.
Tale principio è applicabile anche in presenza di assegni bancari, poiché dalla giurisprudenza sono pacificamente equiparati ad una promessa di pagamento.

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