Lo Studio in questi mesi non ha pubblicato le sentenze positive ottenute durante il periodo pandemico, per rispetto della situazione contingente, nella speranza che questo periodo potesse finire presto. Il periodo è stato più lungo del previsto ma forse, grazie ai vaccini, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Abbiamo trovato opportuno ricominciare con le pubblicazioni proprio da una recentissima pronuncia connessa ai problemi conseguenti al COVID.

L’Ordinanza del Tribunale di Venezia è interessante perché affronta la questione oggi d’attualità del problema degli affitti e delle chiusure Covid.

Nel nostro caso di tratta di un affitto di azienda (hotel e ristorante della Riviera del Brenta sito in una Villa Veneta) dove l’affittuario ha tenuto l’immobile e gestito l’azienda ma non ha pagato i relativi canoni da marzo del 2020 ad oggi. La proprietaria, patrocinata dallo Studio Torquato Tasso e Associati, ha agito in via d’urgenza per la restituzione immediata dell’azienda evidenziando la gravità dell’insolvenza (un anno di affitti), e la pretestuosità del richiamo al periodo pandemico come giustificazione della morosità.

La dott.ssa Tania Vettore, con una attenta e articolata analisi della documentazione depositata dallo Studio Tasso e Associati, ha ordinato il rilascio dell’azienda evidenziando che l’affittuaria era stata irregolare nei pagamenti anche nel periodo anteriore alla pandemia e dall’altro che la proprietaria si era comportata secondo buona fede e aveva cercato di aiutare l’affittuaria, accettando delle riduzioni del canone di affitto.

Questa pronuncia è importante perché da un lato il Giudice implicitamente evidenzia che per poter imputare il mancato pagamento alla pandemia vi deve essere un rapporto di causa ed effetto, che non si può avere quando l’irregolarità dei pagamenti o, peggio ancora, la morosità era già precedente al periodo Covid.

Dall’altro, il Giudice ritiene che sia comunque doveroso valutare la condotta delle parti secondo i criteri della buona fede in quanto l’affittuario, che non si sia comportato secondo buona fede, non potrà pretendere una tutela da parte dell’ordinamento.

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