La sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7 aprile 2025 stabilisce che le ricevute di comunicazione via PEC devono essere presentate (e quindi depositate nel fascicolo telematico del processo) nel formato originale (.eml o .msg) per essere valide come prova dell’avvenuta notifica. Non è prova attendibile, invece, la mera produzione del contenuto della mail sotto forma di stampa in PDF.

La conversione in PDF infatti  non è sufficiente, poiché solo l’analisi del file originario (digitale) consente di verificare che l’atto sia stato effettivamente ricevuto e conservato nel sistema informatico del destinatario, condizione necessaria per ritenere giunta a destinazione la comunicazione ad ogni effetto di legge (esempio ai fini dell’interruzione della prescrizione o altro).

La pronuncia sottolinea l’importanza dell’adeguamento delle procedure civili all’evoluzione digitale, richiedendo non solo un adattamento formale, ma anche sostanziale delle modalità di gestione degli atti processuali, al fine di garantire efficacia e certezza giuridica nelle comunicazioni elettroniche.

La controversia riguarda un’azione di recupero di crediti derivanti da fatture per fornitura di energia elettrica.

In primo grado, il Giudice aveva rigettato integralmente la domanda, ritenendo il credito prescritto, non essendo stati provati validi atti interruttivi della prescrizione (le dette mail pec) e condannando quindi l’appellante al pagamento delle spese legali.

In appello, la parte appellante ha contestato la decisione sostenendo che le comunicazioni pec prodotte in giudizio fossero sufficienti a dimostrare l’interruzione della prescrizione.

La Corte d’Appello ha tuttavia confermato la sentenza, basata sul principio secondo cui l’onere della prova dell’interruzione della prescrizione grava sulla parte che eccepisce l’interruzione stessa e, soprattutto, che la stampa PDF della PEC inviata non è prova sufficiente dell’invio e del ricevimento della mail PEC stessa.

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