La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto del conduttore a ricevere l’indennità di avviamento, di cui all’art. 34 della cd. l. equo canone, nell’ipotesi in cui il bene immobile, oggetto del contratto di locazione sia stato sottoposto a pignoramento immobiliare e la proprietà trasferita all’acquirente prima della cessazione della locazione, senza che nessuno abbia provveduto alla rinnovazione della durata del contratto.

La Suprema Corte, tenuto conto che la norma di legge che riconosce il diritto all’indennità di avviamento è posta a tutela del conduttore che non sia inadempiente agli obblighi assunti con la locazione e che non scelga di recedere dal contratto, ha stabilito che, anche nel caso sopra indicato, il conduttore ha diritto a ricevere l’indennità e che questa deve essere corrisposta da colui che ha acquistato l’immobile pignorato.

Pertanto, riconosciuto al conduttore tale diritto, nel momento in cui quest’ultimo ritardi la restituzione del bene in attesa della corresponsione dell’importo a titolo di indennità, sarà tenuto al solo pagamento di quanto pattuito per la locazione e non anche al risarcimento del maggior danno.

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