La Corte di Cassazione con una recente ordinanza è tornata a pronunciarsi sugli effetti che discendono dal riconoscimento dei vizi e dei difetti dell’opera da parte dell’appaltatore.

La Corte di legittimità ha, infatti, ricordato che l’appaltatore che si attiva per rimuovere i vizi e i difetti denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce riconoscimento tacito del vizio e che ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanza del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.

La Corte ha, dunque, precisato che il riconoscimento del vizio può desumersi anche per facta concludentia non essendo soggetto a forme prestabilite e che tale riconoscimento esclude la necessità della denuncia dei vizi, formale e nei termini, da parte del committente, a nulla rilevando che l’appaltatore abbia riconosciuto o meno la propria responsabilità.

Nella pronuncia, infatti, si precisa: “Al riguardo, va ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “L’appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l’originaria obbligazione gravante sull’appaltatore – ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/04/2012, Rv. 622318; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013, Rv. 626504). Peraltro, va anche ribadito che “In tema di appalto, il riconoscimento dell’appaltatore di vizi e difformità dell’opera, perchè sia valido agli effetti dell’art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l’appaltatore, riconoscendo l’esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del 24/11/2008, Rv. 605859; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013, Rv. 624876).

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