Come è stato chiarito da due recentissime pronunce di merito, le misure protettive e cautelari hanno una duplice funzione. La prima è quella di favorire il buon esito delle negoziazioni al fine di individuare lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza più adeguato, la seconda è quella di consentire l’elaborazione di un piano di ristrutturazione, assicurando gli effetti dello strumento prescelto.

La durata massima stabilita delle misure protettive è di dodici mesi, i quali si possono considerare scaduti nel momento in cui la protezione effettiva raggiunge tale consistenza.

Su questo si è pronunciato di recente il Tribunale di Busto Arsizio: “Per la concessione iniziale e la conferma delle misure protettive e cautelari previste dagli articoli 54 e 55 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale deve accertare la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative in corso con le parti interessate, finalizzate all’elaborazione del piano di ristrutturazione e alla soluzione della crisi dell’impresa” (Trib. Busto Arsizio 16.01.2025).

A questa fa  eco il Tribunale di Modena: “In tema di concordato preventivo e altre procedure di regolazione della crisi d’impresa, la durata complessiva delle misure protettive concesse, ai sensi degli articoli 8 e 55, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è commisurata alla somma aritmetica dei singoli periodi di protezione effettiva goduta, anche non continuativi, fino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi. Tale interpretazione si fonda sull’analisi letterale e sistematica delle norme di riferimento, considerando i caratteri di selettività e non automaticità delle protezioni” (Tribunale di Modena 18.01.2025)

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