La Suprema Corte, in un recentissimo intervento della scorsa settimana, ha ribadito che l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli non viene automaticamente meno con la maggiore età della prole.
L’obbligo in questione cessa solo in due casi.
La prima nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia iniziato ad esercitare una stabile attività lavorativa (avendo così dimostrato il raggiungimento di un’adeguata capacità professionale) e, in questo caso, senza che l’obbligo possa rivivere in caso di successiva disoccupazione.
La seconda nel caso di prolungata disoccupazione del figlio maggiorenne a lui imputabile (vale a dire quando, per sua scelta o per colpa, non abbia raggiunto l’autosufficienza, pur essendo stato messo nelle concrete condizioni per farlo).
In quest’ultima prospettiva, occorre una valutazione sulle competenze professionali maturate dal figlio, sull’impegno dimostrato nella ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché sulla condotta complessivamente tenuta dal compimento del diciottesimo anno d’età.

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